[A] Premessi i principi generali concernenti il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di affidamenti pubblici, sul giudice competente a giudicare circa la revoca dell’aggiudicazione intervenuta dopo la stipula del contratto per motivi sopravvenuti. [B] Sulle voci che, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, concorrono a formare il corrispettivo di un appalto pubblico ai fini del calcolo del superamento della soglia dell’affidamento diretto avuto riguardo all’orientamento dell’ANAC circa il divieto di frazionamento dell’incarico. [C] Sulla (im)possibilità per la p.a. committente di azionare, in luogo del recesso, la revoca dell’aggiudicazione dopo la stipula di un contratto d’appalto pubblico.
SENTENZA N. ****
[A] Va rilevato che il tema della revocabilità è stato affrontato tanto dai Giudici amministrativi quanto dai Giudici ordinari di merito e di legittimità chiamati a decidere sul riparto di giurisdizione. La giurisprudenza è concorde nell’affermare il principio, pure richiamato dal Tar Palermo con la sopra precisata senten...