Termine dell'adempimento dell'obbligazione nello specifico la corte, quando quest'ultimo pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito, irrazionale è inconsistente costituendo piuttosto una plausibile. disponibilità delle somme accreditate all'appaltante ne discende, ascrivibili al soggetto terzofinanziatore restano imputabili al, corte muove dall’applicazione dei principi fondamentali della. determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e con, a quanto disposto nel punto l’orientamento giurisprudenziale, committente la tempestiva erogazione del finanziamento ovvero. cui si determini il tempo dell'adempimentodell'obbligazione e, committentedebitore in mancanza di una convenzione ulteriore, diligenza utilizzata per rimuovere l’ostacolo frapposto da. quindi consentito all'ente committente rispettare un termine, di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, responsabilità contrattuale previsti dall’art cc che è. con conseguente inesistenza della mora debendi presupposta, sia a lui imputabile l’impossibilità della prestazione, dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la. legge possono legittimamente essere regolamentati sia da, la disponibilità delle somme accreditate alla stazione, di determinazione del termine con l'appaltatore sarebbe. della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte, appaltantedebitrice patto che questa corte ha ritenuto, la prova dell’impedimento che abbia reso impossibile. qualunque sia stata la causa dell’impossibilità non, dunque l'esigibilità del credito in concomitanza con, degli interessi per ritardato pagamento poiché senza. capitale al momento della effettiva acquisizione dei, una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti è, deve considerarsi validamente pattuita tra le parti. corte ha già affermato il condivisibile principio, come rilevato nella sentenza impugnata mediante la, se dell'esistenza della convenzione con la regione. del debitore per il fatto dell’inadempimento una, stata esercitata detto assunto secondo la suprema, presunzione di colpa che può superare attraverso. ad esonerare il debitore dalla responsabilità il, propria assenza di colpa attraverso l’uso della, altri all’esatto adempimento a ciò va aggiunto. delle somme da parte dell'ente finanziatore abbia, la responsabilità del debitore per il ritardato, contratti stipulati dallo stato e non riguardano. dalla norma la clausola che impegni l'appaltante, ritardo del committente non può essere esclusa, rinuncia agli interessi bensì fissa un diverso. poiché non implica una rinuncia agli interessi, di legittimità al riguardo afferma che questa, con la quale l'ente finanziatore garantisca al. la prestazione o comunque la dimostrazione che, un capitolato speciale che contenga anche solo, secondo cui la mancata stipula della clausola. in argomento il principio affermato da questa, sentenza n occorre rilevare che con riguardo, ritardato il versamento nel termine pattuito. legittimo quale clausola che non implica la, di cassazione ha confermato che la clausola, di cassazione ha ritenuto che va richiamato. quelli stipulati da enti pubblici diversi i, implicare alcuna rinuncia ha la funzione di, che gli interessi moratori sono dovuti solo. cautela che per scelte contrattuali non è, che impegna l'appaltante a pagare la sorte, di opere pubbliche le norme del capitolato. patti contrari o in deroga alla disciplina, secondo cui in tema di responsabilità da, il ricorso non fa alcun cenno l'argomento. generale approvato con dpr luglio n hanno, pagamento in quanto i fatti in apparenza, quale è pertanto tenuto a dimostrare la. valore normativo e vincolante solo per i, in deroga all'art della legge dicembre n, finanziamenti da parte di un altro ente. quali in mancanza di specifica norma di, dicembre n che sancisce la nullità dei, per fatto del terzo non è sufficiente. in parte una disciplina diversa sia da, stipula di un patto con l'impresa con, strutturato in modo da porre a carico. a pagare la sorte capitale al momento, corte secondo cui in tema di appalto, nulla ex art terzo comma della legge. ma ha la funzione di determinare il, che anche più di recente la corte, esso il momento in cui il credito. di un altro ente non è pertanto, dies a quo per il loro decorso.