[A] Sui documenti e sulle modalità con cui l’appaltatore di opera pubblica, nella vigenza del r.d. 350/1895, è tenuto ad iscrivere le riserve per le maggiori spese sostenute a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, con particolare riguardo al caso in cui la sospensione sia produttiva di danni sin dall’inizio ed essi non siano immediatamente quantificabili. [B] Sui casi residuali in cui, nella vigenza della l. 2248/1865, le condizioni di maggior onerosità nell’escuzione delle opere determina l’aumento del corrispettivo degli appalti pubblici a corpo. [C] Sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore di opere pubbliche che lamenti di aver subito un danno curriculare, anche con riguardo alla perdita o alla mancata acquisizione di un livello di qualificazione. [D] Sulla diligenza che l’appaltatore, pur in presenza di carenze progettuali, è tenuto ad osservare nell’esecuzione di opere pubbliche. [E] Premessa la natura di inadempimento contrattuale del ritardo nell’emissione del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante, sulle voci di danno di cui in tal caso l’appaltatore può richiedere il risarcimento e sull’onere probatorio posto in capo al medesimo avuto particolare riguardo alla (im)possibilità di ottenere la liquidazione del danno in via equitativa. [F] Sul riparto dell’onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di vizi di un’opera pubblica anteriormente all’accettazione dell’opera da parte del committente.
SENTENZA N. ****
[A] Osserva il Collegio che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati (in conformità di un consolidato orientamento di legittimità) da Cass. n. 3555/2022 secondo cui: “(…)Il primo motivo di ricorso, con cui si argomenta la tempestività della riserva perché la norma richiamata, tanto più alla lu...